- Le nuove funzioni del revisore
La disposizione normativa recente maggiormente rilevante è sicuramente quella che disciplina le funzioni dell’organo di revisione. Il Legislatore ha riscritto la lettera b) del primo comma, – traslata nel comma 1-bis dello stesso articolo 239 –, che contingentava in modo, forse, troppo generico le rilevantissime funzioni di controllo.
Nella riscrittura si ridisegna l’ambito di intervento dell’attività fino ad estenderla ad ogni iniziativa in grado di incidere sulla situazione contabile dell’ente e/o decisioni che involgono questioni finanziarie. In primo luogo, l’articolo 3, comma 1 lett. o) della legge 213/2012, puntualizza che il parere dell’organo di revisione non può ritenersi più limitato alle variazioni e/o sulla proposta di bilancio. Le novità di maggior rilievo riguardano la necessità di acquisire il parere del revisore sulle decisioni che riguardano le modalità gestionali dei servizi e/o costituzione di organismi e/o di partecipare a soggetti già costitutiti o da costituire. In sostanza, non sarà più possibile decidere modus gestionali e/o costituzione di soggetti con una “semplice” deliberazione consiliare e senza i vari supporti/studi necessari. L’eventuale violazione della disposizione che impone il parere propedeutico alla decisione sulla proposta da portare in Consiglio, sarà affetta da vizio di legittimità e lo stesso responsabile del servizio (ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis del T.U. 267/2000,come emendato dal d.l. 174/2012 e legge di conversione 213/2012, non potrà esprimere un parere positivo sulla proposta.
Ulteriori proposte che esigono, a pena di illegittimità dell’atto adottato, il parere del revisore sono quelle dirette a deliberare il ricorso all’indebitamento; le proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; le proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; nonché le proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali. Appare evidente, e condivisibile, il contingentamento dell’azione dell’ente locale. Inoltre, la norma esprime la totale sfiducia del legislatore nei confronti di un sistema di libera “autodeterminazione” dell’amministrazione. L’innesto obbligatorio dell’intervento esterno – considerato inoltre il nuovo meccanismo di nomina dei revisori affrancato da scelte “fiduciarie” – dovrebbe avere per effetto quello di rendere davvero oggettiva e trasparente la procedura che porta all’adozione di delicate decisioni incidenti in finanziario/contabile.