- La carta d'identità per l'espatrio rilasciata ai minori degli anni quattordici.
La carta d'identità per l'espatrio rilasciata ai minori degli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o chi ne fa le veci (Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella Legge n. 27 del 24/3/2012).
Per i minori di anni 14 l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su apposita dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nominativo della persona, ente o compagnia di trasporto a cui il minore stesso è affidato.
La dichiarazione dovrà essere convalidata presso la Questura (Via Elia Capriolo, 3).
Per quanto riguarda i cittadini stranieri, la carta d'identità rilasciata ha validità sul solo territorio italiano.
All'atto della richiesta devono essere presentati i seguenti documenti: permesso di soggiorno valido ovvero ricevute di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e passaporto in corso di validità.
Nel caso di rilascio di carta d'identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore.
La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe.
In caso di smarrimento o furto di carta d'identità valida, è necessario, per ottenere il duplicato, presentarsi allo sportello muniti della denuncia effettuata all'autorità di Pubblica Sicurezza e di altro documento di identità in corso di validità (passaporto, patente, etc.).
Nella denuncia deve sempre essere indicato il numero della carta d'identità smarrita o rubata.
Nel caso di furto o smarrimento avvenuto all'estero, prima di richiedere il rilascio della nuova carta d'identità, è necessario presentare alla Questura o ai Carabinieri la denuncia effettuata all'estero.