Le disposizioni del Decreto Legislativo 30/2007 si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e San Marino.
Per familiari si intendono:
- coniuge;
- discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
- ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge;
- ogni altro familiare a carico o convivente nel Paese di provenienza o che deve essere assistito per motivi di salute dal cittadino UE, qualunque sia la sua cittadinanza.
Soggiorno fino a tre mesi (art. 6 D.Lgs. 30/2007)
Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari (anche di cittadinanza non dell'Unione) hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
I familiari con cittadinanza NON dell'Unione Europea devono essere in possesso di passaporto e in regola con le modalità di ingresso (visto di ingresso se previsto).
Soggiorno per un periodo superiore a tre mesi (art. 7 D.Lgs. 30/2007)
Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari che intendono soggiornare per un periodo superiore a tre mesi, devono iscriversi all'anagrafe della popolazione residente e produrre la documentazione (indicata di seguito) attestante il motivo del soggiorno secondo quanto previsto dal nuovo Decreto Legislativo (art. 9 D.Lgs 30/2007) per ottenere l'attestazione di regolare soggiorno.
- Conservazione del diritto di soggiorno
Il cittadino UE, lavoratore autonomo o subordinato, conserva il diritto di soggiorno quando:
- è temporaneamente inabile al lavoro per malattia o infortunio;
- è in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego;
- è in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o si è trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno ed è iscritto presso il Centro per l'impiego;
- segue un corso di formazione professionale.
Aver trasferito all'estero la propria dimora abituale con intenzione di permanervi per un periodo non inferiore a 12 mesi.